SENATO DELLA REPUBBLICA 1^ COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE
Audizioni sui Disegni di Legge nn. 119, 902 e 1008 (Disposizioni in materia di Guardie Giurate)
Contributo di ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari
Chi siamo
ASSIV รจ lโAssociazione di categoria delle imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, rappresentativa del comparto in Confindustria per il tramite di ANIE, alla quale aderiscono le piรน importanti realtร del panorama nazionale.
ASSIV tutela gli interessi generali della categoria a livello politico ed istituzionale ed esprime rappresentanti nellโambito dei tavoli di consultazione settoriale e in quelli per la trattativa del rinnovo dei CCNL di categoria. ASSIV promuove lโimmagine del comparto della Vigilanza Privata a livello istituzionale nella sua duplice valenza di attivitร imprenditoriale del terziario avanzato nonchรฉ di sicurezza sussidiaria e complementare alle Forze dell’Ordine.
La presidente di ASSIV รจ Maria Cristina Urbano.
Il settore della vigilanza privata
La disciplina di questa attivitร di natura privatistica e commerciale, che va ad innestarsi in quella, tipicamente riservata allo Stato, di mantenimento dellโordine pubblico e di prevenzione e repressione dei reati, trova la sua disciplina nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e nel suo Regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635) che, ancora, limitano il campo di attivitร alla tutela dei beni.
La vigilanza privata ha conosciuto, nellโultimo quindicennio, un profondo cambiamento normativo: nel dicembre 2007 la prevedibile condanna della Corte di Giustizia Europea (Sentenza 13 dicembre 2007, n. C.463 -06), che ha giudicato contraria al Trattato la disciplina del settore, ha segnato il punto di avvio della riforma, caratterizzata dal contenimento della discrezionalitร da parte dei Prefetti nel rilascio delle licenze necessarie per lo svolgimento dellโattivitร , eliminando al contempo gli stringenti limiti territoriali precedentemente imposti allโattivitร degli Istituti, e la
determinazione oggettiva di una serie di requisiti minimi di qualitร , sia per quanto riguarda imprenditori e istituti, sia per quanto attiene alle guardie giurate, la mancanza dei quali non consente il rilascio, o il rinnovo, della licenza.
Dunque, la scelta del legislatore รจ stata quella di confermare il ruolo di complementaritร della vigilanza privata rispetto la sicurezza pubblica, mantenendola incardinata nel sistema duale pubblico/privato, ed innalzando il livello dei requisiti richiesti, assistito da un puntuale meccanismo di controlli e verifiche, con lโevidente obiettivo di migliorare e qualificare il settore per renderlo piรน efficiente ed affidabile, in primis a garanzia dello stesso interesse pubblico. Questo obiettivo รจ stato fatto proprio dalla nostra Associazione fin dallโinizio, con un grande contributo di idee ed una eccezionale risposta degli imprenditori associati, giร in fase di definizione del nuovo quadro normativo, e successivamente per lโadeguamento delle strutture ai requisiti di norma.
Altro importante fattore di crescita รจ stato lโevolversi della tecnologia, che ha profondamente modificato il tipo e le modalitร di erogazione dei servizi, in termini di efficacia ed efficienza in favore dei clienti, e di sicurezza per gli operatori. Si pensi al numero di segnalazioni, di vario tipo, che possono essere convogliate presso centrali operative sempre piรน sofisticate (antiintrusione, antirapina, ma anche incendio, temperatura, accensione/spegnimento, parametri vitali), e poi, per la sicurezza: TVCC intelligenti, controllo di aree tramite droni e robot, geolocalizzazioni tramite GPS, coperture radio e telefoniche avanzate, rilevazione armi ed esplosivi, macchine robotizzate per il trattamento del denaro.
Inoltre, la riforma del settore ha definito lo status giuridico della Guardia Particolare Giurata, che รจ adesso incaricato di pubblico servizio.
I disegni di legge in esame
Il disegno di legge n. 119 della sen. Pirro presenta giร allโart. 1 profili di criticitร . Infatti, con tale articolo sono apportate modifiche allโart. 133 del TULPS, attribuendo alle GPG comandate presso Uffici Pubblici la qualifica di Pubblici Ufficiali. Tale previsione, che a prima vista appare opportuna, sconta il fatto che anzitutto il requisito troverebbe applicazione esclusivamente nellโambito dellโart. 133, e cioรจ quando le GPG dipendono direttamente dallโente (pubblico o privato) che le assume, con il rischio che si crei una differenziazione fra GPG che dipendono direttamente dagli Enti Pubblici e la stessa figura professionale, con gli stessi limiti e le stesse capacitร , che dipende dagli Istituti di Vigilanza privata. Lโaltra fattispecie contemplata che le attribuirebbe la qualifica di pubblico ufficiale e agente ausiliario di pubblica sicurezza รจ, poi, quando alla GPG sia โrichiesta da autoritร di pubblica sicurezza per specifiche attivitร di accertamento e repressione dei reati
commessi sui beni affidati alla loro sorveglianzaโ. Orbene, questa disposizione ricalca quanto giร contenuto nel TULPS allโart. 139, e per giurisprudenza costante in questi casi la GPG viene considerata pubblico ufficiale, per poi tornare velocemente incaricato di pubblico servizio una volta cessato il suo incarico temporaneo, di solito dettato da unโemergenza. ASSIV รจ fortemente contraria alla disposizione dellโart 1 perchรฉ creerebbe un poliziotto di โserie Bโ, con mansioni limitate rispetto ai veri pubblici ufficiali che, per antonomasia e definizione, possono usare la forza, cosa che, come noto, le guardie particolari giurate non possono fare, potendo solo difendersi e fare quanto possibile per interrompere il reato e le sue conseguenze, senza mettersi in pericolo o mettere terzi in pericolo, e comunque solo per tutelare i beni a loro affidati. Il discorso probabilmente non cambierebbe neppure se cadesse il tabรน e si potesse parlare di close protection, che oggi la normativa riserva in via esclusiva alle sole Forze dellโOrdine. Meglio rimanere sempre in ambito di incaricato di pubblico servizio.
Il DDL Pirro prevede poi il requisito minimo di aver prestato servizio militare, altro aspetto su cui il nostro parere รจ negativo, perchรฉ di dubbia costituzionalitร .
Lโaspirante, inoltre, deve avere โtenuto una condotta idonea a dimostrare attitudine e affidabilitร a esercitare i compiti di guardia particolare giurataโ, i cui contorni sono indefiniti. Infine lโart. 3 introduce una sanzione per inadempienza a carico dellโIstituto di Vigilanza che invia operatori di sicurezza disarmata in luogo delle GPG. Riteniamo che una simile previsione sia oggettivamente eccessiva e ciรฒ per un insieme di ragioni, a partire dalla mancata e pur indispensabile sanzione a carico della committenza, anche pubblica, che esige operatori di sicurezza disarmata per lo svolgimento di servizi che sono di esclusiva competenza delle GPG. Tale impostazione asimmetrica a svantaggio dellโoperatore privato non garantisce la soluzione del problema (sempre connesso agli importi previsti dai bandi di gara e alla formulazione degli stessi) e rischia di favorire, al contrario, pratiche opache.
Peraltro la disposizione in parola muove da un presupposto errato e cioรจ che sia lโarma a determinare la funzione della guardia giurata. Al riguardo giova osservare che la guardia giurata รจ tale appunto perchรฉ presta giuramento e lโarma costituisce solo uno strumento di difesa personale, strettamente connesso alla pericolositร del servizio, tantโรจ che ci sono guardie giurate che svolgono mansioni delicate, di sicurezza sussidiaria, ma in ragione del contesto lo fanno in forma disarmata.
Il DDL n. 902 Balboni istituisce due albi presso il Ministero dellโInterno: uno per le GPG e uno per gli aspiranti. Ottima iniziativa, se non fosse che ad occuparsene dovrebbero essere le prefetture: i cronici ritardi che giร affliggono le strutture prefettizie nellโassolvimento dei compiti loro assegnati dallโattuale quadro normativo, sulle cui cause non spetta a noi formulare ipotesi, si trasformerebbero in una sostanziale paralisi nella produzione di atti amministrativi se tali strutture dovessero occuparsi anche dei due Albi in parola. Dโaltronde lโAlbo delle Gpg รจ giร stato istituito
qualche anno fa, ma del progetto non se ne รจ piรน saputo nulla. Peraltro il disposto dellโart. 252 bis del Regolamento di Esecuzione prevede che possano accedere al Registro delle Prefetture solo gli uffici preposti alle attivitร di controllo e gli ufficiali e gli agenti di P.S..
Questo in una situazione nella quale per rinnovi e trasferimenti di gpg ci vogliono tra i 3 e i 9 mesi, dimostrazione tangibile che la tenuta dellโAlbo di cui sopra non avviene piรน, se mai รจ avvenuta, o comunque non funziona come dovrebbe. Dunque si potrebbe cogliere lโoccasione del riordino della normativa per modificare la disposizione del 252 bis consentendo lโaccesso anche agli imprenditori per farne un valido strumento per lโincontro di domanda e offerta di lavoro.
Altro aspetto critico del DDL Balboni, previsto giร nel DDL Pirro: la sanzione per chi utilizza gli operatori disarmati (fiduciari) al posto delle GPG. Si tratta di una disposizione le cui criticitร abbiamo giร evidenziato nellโ analisi precedente, tuttavia in questo caso non รจ chiaro chi debba essere sanzionato: รจ evidente che dal nostro punto di vista dovrebbe essere il cliente, non certo lโIstituto di Vigilanza Privata, o quanto meno ci dovrebbe essere una corresponsabilitร dai contorni ben definiti. Ribadiamo: assegnare allโIstituto la responsabilitร di come viene redatto il bando dalla stazione appaltante e lโindicazione tariffe poste a basa di gara appare un controsenso ed una palese ingiustizia. Basterebbe monitorare lโelevatissimo numero di gare ritirate dalle stazioni appaltanti a seguito di pronuncia del Giudice Amministrativo per rendersi conto che una simile disposizione non farebbe altro che bloccare completamente e definitivamente il settore.
Ultimo tema che ci preme portare allโattenzione, quello sul lavoro usurante. Si tratta di una disposizione molto costosa, ma non รจ questo il punto. Il punto รจ che anche questa previsione normativa andrebbe meglio circoscritta e chiarita, probabilmente a beneficio esclusivo di quei lavoratori notturni con anzianitร nel tipo di lavoro. Ricordiamo, per altro, che un numero cospicuo di impieghi delle guardie giurate รจ caratterizzato da discontinuitร .
Per quanto riguarda il DDL 1008 Spelgatti, ASSIV ritiene che ci siano molte piรน ombre che luci. La prima, il ripristino dellโimpianto normativo del TULPS del 1931, portando tutti i servizi privati attinenti alla sicurezza (anche quelli disarmati di โportieratoโ) sotto lโegida del Ministero dellโInterno attraverso i Prefetti, ai quali verrebbero attribuiti nuovamente poteri discrezionali per il rilascio delle licenze. Superfluo evidenziare da un lato lโimpraticabilitร di una tale misura, per le difficoltร giร evidenziate nellโoperato delle prefetture, dallโaltro perchรฉ assolutamente contraria al quadro normativo eurocomunitario. In particolare il DDL fa rivivere una situazione risalente ad un periodo ante riforma 2008 e per la quale lโUnione europea ci ha condannati. Come noto, infatti, la citata sentenza del 13 dicembre 2007 della Corte di Giustizia della Comunitร Europea aveva stabilito che il limite provinciale doveva cessare di esistere come caratteristica indefettibile della licenza per adeguarsi alla libera articolazione dellโiniziativa economica privata. Tantโรจ che la facoltร prevista dal 136 del TULPS, di negare la licenza โin considerazione del numero o della importanza degli istituti giร esistentiโ non aveva trovato piรน applicazione in quanto contraria secondo il giudicato della Corte europea agli artt.43 e 49 del Trattato CE.
Allo stesso modo per quanto concerne il numero delle guardie giurate o di altri operatori abilitati, la nota sentenza unionale aveva disposto chiaramente che nessuna prescrizione o limitazione numerica poteva essere disposta in ordine al personale dipendente dagli istituti di vigilanza. Ciรฒ dovuto evidentemente in ordine allโaffermazione del diritto della libera determinazione dellโattivitร imprenditoriale, cui si conforma lโordinamento italiano (cfr. art. 41 Cost).
Pertanto, anche questo punto della proposta di legge non potrร essere preso in considerazione in quanto โostacoloโ non giustificato alla libera impresa.
La seconda, lโaffidamento agli operatori privati, con lโeventuale qualifica di pubblico ufficiale in caso di necessitร , di servizi sussidiari come i piantonamenti degli uffici pubblici o il controllo del territorio, per impiegare i piรน costosi poliziotti e carabinieri nelle attivitร di pubblica sicurezza. Tutto questo in assenza di unโadeguata formazione, che deve essere affidata ai professionisti, non alle aziende. In proposito si osserva che una consolidata giurisprudenza ha stabilito che le guardie giurate operano in virtรน di un rapporto negoziale privatistico e conseguentemente il loro sevizio non puรฒ essere inquadrato nello schema della pubblica funzione e quindi a loro non puรฒ essere attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.
Peraltro, anche dalla lettura del testo in esame sembra escludersi che lโesercizio delle attivitร di sicurezza privata possano consentire lโesercizio di pubbliche funzioni o svolgere attivitร menomanti la libertร individuale in quanto le guardie giurate โsono tenute a prevenireโ i delitti. Quindi lโapprovazione della guardia giurata abilita il suo titolare ad agire solo al momento della prevenzione del fatto illecito e di conseguenza dallโesegesi delle norme non si puรฒ ritenere possibile riconoscere loro la qualifica di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
La terza, la costituzione di una โDirezione della Sicurezza Privataโ presso il Ministero dellโInterno con pari dignitร delle altre, dotata di funzionari adeguatamente formati per governare e controllare le decine di migliaia di operatori privati (indicati in audizione) con gli strumenti idonei per digitalizzare documenti e procedure, con tutta una serie di problemi legati โ solo per dirne alcuni โ a spazi e fondi da mettere a disposizione di questa nuova DG e ai tempi notoriamente necessari a rendere operativa una nuova struttura ministeriale. Si consideri che vi sono aspetti dellโattuale quadro regolatorio che attendono piena applicazione da parte della P.A. da oramai quindici anni.
Per concludere
In conclusione, รจ nostra intenzione evidenziare che lโItalia nel 2007 รจ stata sanzionata dalla UE perchรฉ le norme che riguardavano il settore lasciavano ampi margini di discrezionalitร a Prefetti e Questori, su di una attivitร che rimane commerciale e privata, riconoscendo nella normativa italiana allora vigente le cause di un sistema non equilibrato, ma asimmetrico, in cui il potere della PA era troppo pesante rispetto al principio (sicurezza pubblica) che si voleva tutelare. Il risultato di quella sentenza รจ stata lโapprovazione di una nuova cornice normativa che, pur lasciando intatti i poteri autorizzatori e di controllo e sanzione in capo alla PA, ha creato un sistema di norme molto dettagliate ed โoggettiveโ che regolano nel dettaglio i requisiti obbligatori per gli imprenditori, i titolari di licenza, le organizzazioni (nelle loro varie forme giuridiche), le figure delle GPG, i servizi, la loro erogazione, la parte tecnologica (Centrali operative, sistemi di comunicazione), le cauzioni e le coperture assicurative. ร stato messo in piedi un sistema che, lasciando intatte le prerogative di intervento della PA, garantisce, tramite ispezioni periodiche programmate eseguite da ispettori organizzati da Enti di certificazione approvati dal Ministero, al Ministero stesso e alle sue estensioni territoriali, il flusso di informazioni sulla permanenza o meno dei requisiti minimi obbligatori, e questo a totale carico degli IVP.
Insomma, piuttosto che smantellare quanto ha richiesto anni per essere rodato ed ingenti investimenti da parte degli stessi imprenditori per essere opportunamente implementato, si dovrebbe fare uno sforzo per potenziare il sistema, in primo luogo attraverso una riforma del TULPS che garantisca una cornice sistematica ed unitaria alle varie norme speciali che hanno profondamente modificato e qualificato il settore, quali i servizi presso gli aeroporti, i porti, le stazioni, le metropolitane, ed a bordo mezzi, lโantipirateria a bordo del naviglio mercantile, prendendo atto una volta per tutte che il perimetro della moderna vigilanza privata non puรฒ piรน essere limitato alla sola tutela del patrimonio, ma alla sicurezza tout court, in maniera complementare e sussidiaria alla attivitร delle forze dellโordine, che continuerebbero ed anzi potenzierebbero il loro ruolo di coordinatori, in unโottica di vera integrazione pubblico privato.
Il fatto che il Parlamento stia dimostrando attenzione alle problematiche del settore รจ pienamente apprezzato da questa Associazione, ma ASSIV ritiene che la strada indicata dai disegni di legge in questione non sia quella corretta per la loro soluzione. Rimaniamo, come sempre in passato e ancor piรน in questo frangente, pienamente disponibili ad avviare con gli Onorevoli Senatori un confronto ampio e articolato, che partendo da una approfondita analisi della situazione di fatto, voglia risolvere i problemi che denunciamo pubblicamente da anni in tutte le sedi istituzionali.
In tale ottica, concludiamo rappresentando il pieno apprezzamento allโUfficio di Presidenza della Commissione per avere aperto un necessario ciclo di audizioni. Ma in proposito non possiamo non manifestare la nostra profonda perplessitร rispetto i criteri sulla base dei quali sono stati individuati i soggetti da audire, escludendo le due associazioni datoriali piรน rappresentative del comparto, ovvero ASSIV, punto di riferimento in Confindustria, e la Lega delle Cooperative, nonchรฉ i sindacati maggiormente rappresentativi degli operatori della vigilanza armata e non armata, consentendo loro di intervenire nel dibattito solamente attraverso memorie scritte.
Restiamo profondamente convinti che solo con il confronto virtuoso tra istituzioni e organizzazioni di categoria rappresentanti del comparto possano essere formulate leggi che, perseguendo lโinteresse comune, risultino utili alle aziende, ai lavoratori e alla Pubblica Amministrazione.
Roma, 22 luglio 2024
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