Messaggio 10 giugno 2024, n. 2179: Contratti di solidarietà – ulteriori risorse disponibili per gli sgravi contributivi

L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

L’INPS, con la circ. n. 100 del 9.09.2020 aveva fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.

Con il messaggio n. 2179 del 10.06.2024 l’Istituto fornisce un importante contributo.

Infatti, dalla rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019, è emerso che le misure autorizzate nei decreti ministeriali sono risultate superiori a quanto effettivamente speso.

Pertanto, l’ Istituto procede con l’individuazione di ulteriori imprese  ammesse allo sgravio contributivo a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019 (allegato 1) .

Il messaggio fornisce anche le necessarie istruzioni per la compilazione delle denunce contributive mensili dei datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS.

Fonte: INPSLavorosi