Agenzia delle Entrate – Risposta n. 89/2024 : Fringe benefit – Omaggi ai dipendenti imponibili anche se promuovono l’azienda
Con la risposta n. 89/2024 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefits offerti dal datore di lavoro ai dipendenti con l’intento di promuovere l’immagine aziendale costituiscono un arricchimento per i medesimi lavoratori se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso. Di conseguenza, se il valore dei benefits supera il limite previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR, pari a € 258,23, concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF.
Nella fattispecie in esame, la Società istante ha rappresentato di far parte di un gruppo quotato presso il mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo e di operare nel campo de «la produzione e la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande in genere ed accessori, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori».
La stessa Società è proprietaria di una caffetteria in Italia che eroga alcuni benefits ai propri dipendenti. In particolare, si tratta di una bevanda gratis al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente, ma è in previsione anche la dotazione occasionale di prodotti di merchandising, come tazze, o spillette con il logo aziendale.
Nello specifico, la bevanda gratuita al giorno e il sacchetto in regalo sono costituiti dalle tipologie di caffè che i dipendenti hanno il compito di vendere o promuovere all’interno della caffetteria e, dunque, di prodotti la cui conoscenza approfondita e capacità di promozione nei confronti dei clienti fanno parte integrante della strategia di marketing dell’azienda. Per quanto riguarda il merchandising i beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la loro concessione è la volontà che i dipendenti diffondano l’immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di business, marketing, promozione e diffusione dell’immagine aziendale.
Sulla base di questi presupposti la società istante ritiene che questi benefici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei propri dipendenti, in quanto le somme non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, ma sono effettuati per un esclusivo interesse aziendale. L’istante si rifà in particolare alla risoluzione n. 178/E del 2003, in cui è stato precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente, tra l’altro, le “erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro”.
L’Agenzia osserva che i beni sono offerti a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta e che i dipendenti possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, considerata l’assenza di obblighi contrattuali specifici.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che in questo caso, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti superi il limite di 258,23 € ( terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir ), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente e concorre alla formazione della base imponibile, quale bene in natura.
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Fonte: Agenzia delle Entrate – Lavorosi