Legge 23 febbraio 2024 n. 18 : Il Decreto Milleproroghe è convertito in legge.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del DL 30 dicembre 2023 n. 215 ( cd. Decreto Milleproroghe ). [TESTO COORDINATO ]
Previsto al suo interno lo slittamento di alcuni termini legislativi e disposizioni urgenti inerenti a diversi settori. Di seguito si segnalano le principali novità in materia di lavoro e previdenza inserite durante l’ iter di conversione :
Rottamazione quater ( art. 3-bis ) – Differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della cd. “rottamazione quater”, di cui all’art. 1, c. 231 e 232, L. 197/2022. Il pagamento entro la suddetta data, o con un ritardo di massimo 5 giorni, evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata per i casi di omesso versamento nei termini.
Collocamento a riposo del personale medico ( art. 4, c. 6-bis ) – E’ prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) hanno la possibilità di trattenere in servizio, su base volontaria, i dirigenti medici, sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziale fino a 72 anni. Dirigenti e docenti trattenuti in servizio non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
Assemblee societarie da remoto ( art. 3, c. 12 duodecies ) – Prorogate al 30 aprile 2024 l’efficacia delle diposizioni sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.
IRPEF agricola ( art. 13 ; c. 3-bis ; c. 3-ter ; c. 3-quater ) – Prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall’art. 1, c. 44, L. 232/2016. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento; b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%; c) oltre € 15.000 al 100%.
Contratti a termine nel settore privato ( art. 18, comma 4-bis ) – Estesa dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.
Assunzione persone disabili ( art. 18, c. 4 ter e quater ) – Viene anticipato dal 01.08.2022 al 01.08.2020 il termine iniziale, e differisce dal 31.12.2023 al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.
Disposizioni relative al lavoro sportivo ( art. 14, c. da 2-bis a 2 quater ) – E’ prorogata dal 30.01.2024 al 31.03.2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione delle riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023. Inoltre è differito al 30.06.2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale. Quanto ai premi erogati agli sportivi, le associazioni saranno esonerate dall’applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall’art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e sino al 31/12/2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300.
Fonte: Lavorosi – Gazzetta Ufficiale