Agenzia delle Entrate – Risposta n. 462/2023 : Welfare aziendale – nessuna ritenuta se erogato da enti bilaterali con finalità assistenziale
Nel dare riscontro ad un istanza di interpello, la risposta n. 462/2023, l’ Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo la corretta tassazione delle prestazioni di welfare aziendale erogate da un ente bilaterale nei confronti dei propri iscritti.
Nell’ambito delle prestazioni previste dal ”Regolamento prestazioni di welfare territoriale 2023 per i lavoratori”, l’ente bilaterale intende erogare:
- un “Contributo per malattia di lunga durata” una tantum di mille euro in misura fissa ;
- un ”Bonus straordinario Covid-19” una tantum di 200 euro.
L’ Agenzia procede con l’analisi finalizzata a valutare se le suddette somme possano essere considerate come sostitutive di redditi inquadrabili in una delle categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.
Nel valutare l’imponibilità delle prestazioni, l’ amministrazione conclude che non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto i contributi in misura fissa, corrisposti dall’ente bilaterale, unicamente per scopi assistenziali, ai propri iscritti, indipendentemente dalla retribuzione percepita dai beneficiari e non sostitutivi di altri redditi inquadrabili in una delle categorie dell’articolo 6 del Tuir.
Nello specifico il contributo per malattia di lunga durata è previsto a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell’iscritto ed è erogato dall’istante in coerenza con i propri fini assistenziali, per contrastare gli effetti negativi provocatiti dalla malattia o dall’infortunio a danno del dipendente.
Il bonus Covid-19 ha invece natura puramente assistenziale, il suo scopo è attenuare le ripercussioni negative sui lavoratori e le loro famiglie derivanti dalle restrizioni applicate nel periodo della pandemia, come i limiti posti per la mobilità, che hanno determinato una necessaria riorganizzazione della quotidianità, ad esempio, per l’assistenza ai figli e alle persone fragili.
In linea con precedenti documenti di prassi l’ Agenzia attribuisce alle indennità la natura di contributi straordinari, concessi a richiesta dall’ente agli iscritti, corrisposti una tantum e in misura fissa per finalità assistenziali e, pertanto, non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir.
Fonte: Agenzia delle Entrate – Lavorosi