Dimissioni, periodo di prova, smart working e non solo. Le novità del nuovo DDL in materia di lavoro
Dopo oltre sei mesi dal suo annuncio, arriva in Parlamento il disegno di legge in materia di lavoro varato dal Consiglio dei ministri il primo maggio scorso in concomitanza con il DL 48/2023. Nel frattempo sono state apportate alcune modifiche al testo che hanno richiesto un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, posticipando inevitabilmente la presentazione alle camere del provvedimento.
Il testo attualmente a disposizione è comprensivo di 23 articoli che spaziano in diversi ambiti. Alcune disposizioni incidono su aspetti sostanziali del rapporto di lavoro – come le norme sulle assenze ingiustificate, le dimissioni e il periodo di prova – altre in materia di previdenza ampliano l’incompatibilità tra cassa integrazione e svolgimento dell’attività lavorativa, oltre a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi da parte del contribuente.
A seguire una sintesi delle principali novità in attesa dell’approvazione definitiva del provvedimento :
Visite pre-assunzione ( art. 2 ) – Sono diverse le modifiche proposte al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra queste sono da menzionare la possibilità che il medico competente, nella prescrizione di esami clinici – biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, possa tenere conto delle risultanze di accertamenti già effettuati dal lavoratore purchè riportati nella copia della cartella sanitaria in suo possesso. Altre modifiche riguardano l’adibizione di locali sotterranei o semi – sotterranei a luoghi di lavoro, consentita solo previa comunicazione all’ ispettorato del lavoro, a condizione che le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e con idonei requisiti di areazione, illuminazione e microclima. Viene inoltre rivista la composizione della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Assenze ingiustificate e dimissioni ( art. 9 ) – La proposta di legge prevede una norma anti abusi per le dimissioni. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di detta previsione per assenze superiori a cinque giorni, il rapporto si intende risolto consensualmente per volontà del lavoratore e non trova applicazione la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione NASPI. La norma intende combattere una pratica largamente diffusa da lavoratori che, per ottenere la NASPI, si assentano illegittimamente.
Periodo di prova ( art. 6 ) – Per quanto concerne il periodo di prova il DDL interviene specificando che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Somministrazione a tempo indeterminato ( art. 5 ) – Modifiche sono previste alla disciplina del contratto di somministrazione per quanto concerne i limiti quantitativi per l’impiego di somministrati a tempo determinato da parte dell’utilizzatore. Il DDL esclude dalla concorrenza al raggiungimento dei limiti percentuali ex art. 31 , c. 2, del Dlgs. N. 81/2015 i lavoratori assunti dall’ agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Smart working ( art. 7 ) – In merito ai termini per le comunicazioni obbligatorie relative allo smart working, il DDL intende formalizzare in una disposizione di legge l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
CIG incompatibile con attività lavorativa ( art. 3 ) – La bozza di decreto intende modificare il TU delle integrazioni salariali con la previsione dell’incompatibilità del trattamento con lo svolgimento di attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, prevedendone per giunta la sospensione nelle giornate di lavoro. Prima dell’avvio dell’attività è richiesta una comunicazione alla sede territoriale INPS in assenza della quale si decade dal diritto al trattamento.
FIS e Fondi di solidarietà neo- costituiti ( art. 4 ) – Il provvedimento in esame richiede ai fondi di solidarietà costituiti dopo il 1° maggio 2023 di quantificare la quota parte di risorse accumulate dalle aziende del settore che dovranno essere trasferite dal Fondo di integrazione salariale ( FIS ).
Rapporto INPS – Contribuente ( art. 14 ) – In merito agli obblighi contributivi, al fine di introdurre nuove forme di comunicazione con i contribuenti volte a semplificare gli adempimenti e favorire l’assolvimento degli obblighi contributivi, oltre alla regolarizzazione spontanea di anomalie , errori o omissioni, l’ INPS potrà mettere a disposizione del contribuente informazioni a lui riferibili trasmettendogli una comunicazione per le dovute correzioni. Entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione, il contribuente potrà segnalare all’ Istituto eventuali elementi , fatti e circostanze riferiti alla comunicazione stessa. Ove entro tale termine, provveda alla regolarizzazione e, nei successivi 30 giorni, al versamento dei contributi dovuti, sarà ammesso al pagamento della sanzione civile ridotta in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta.
Pagamento rateale debiti contributivi ( art. 15 ) – Dal 1° gennaio 2025 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, se non affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, passa da 24 a 60 mesi. La definizione dei requisiti , criteri e modalità del pagamento vengono rinviati all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’ Economia e Finanze.
Accertamenti d’ufficio INPS ( art. 16 ) – Il Disegno di legge prevede anche un potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo, e della riscossione degli importi omessi anche attraverso accertamenti d’ufficio con la consultazione di banche dati dell’ Istituto e di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine viene previsto che gli uffici possano invitare i contribuenti a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie ed esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nonché invire ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti.
Ape sociale e precoci ( art. 20 ) – La bozza di decreto uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso possono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
Nuove risorse per l’apprendistato ( art. 8 ) – Dall’anno 2024, i 15 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante vengono destinate alle regioni e Province autonome.
Fonte: lavorosi