Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.
Agenzia delle Entrate: Risposta del 4 aprile 2023, n. 274
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Unione istante (di seguito anche l’Ente o l’Istante) rappresenta che, per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni del territorio, gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015.
L’Ente rappresenta che il personale dipendente è stato allo stesso trasferito dal 2018 e che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell’ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022.
L’Istante precisa che uno dei Comuni aderenti alla convenzione citata, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione che nell’ambito dell’iniziativa di promozione di comportamenti virtuosi per la mobilità sostenibile prevede il riconoscimento di ”buoni mobilità” a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casalavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.
L’Istante rappresenta che i suddetti ”buoni mobilità”, a valere su una disponibilità di fondi assegnati al predetto Comune dalla Regione, possono raggiungere l’importo procapite massimo di euro 40 mensili, e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all’iniziativa, con bonifico periodico all’IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.
Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all’iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell’Ente istante.
Ciò posto, l’Istante chiede se i ”buoni mobilità” che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti
dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), con conseguenti riflessi sull’importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2022, tenuto conto del
limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall’articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Ente istante ritiene che «i bonus, riconosciuti dal Comune quali incentivi chilometrici a favore di cittadini lavoratori, non siano qualificabili come fringe benefit in capo ai singoli lavoratori dipendenti di tutte le aziende coinvolte, in quanto erogati nell’ambito delle politiche regionali e comunali di promozione della mobilità sostenibile e di sostegno alla transizione energetica, ed in alcun modo preordinati ad interferire
o condizionare le autonome scelte di sostegno al reddito dei dipendenti e quindi la piena fruibilità della misura fiscale prevista dall’art. 12 del dl 115/2022 da parte di ogni singolo datore di lavoro, il quale non è conoscenza dell’ammontare dei bonus maturati
individualmente dai propri dipendenti».
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, Tuir), costituisce presupposto di tassazione il ”possesso di redditi”, in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie tassativamente indicate nel successivo articolo 6: «redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa
e redditi diversi». Pertanto, qualora si verifichi un arricchimento del contribuente non inquadrabile in una delle predette categorie reddituali, detto arricchimento non è assoggettabile ad imposizione diretta.
Nel caso di specie, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale riguardanti il Progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei 13 comuni con popolazione maggiore uguale a 50.000 abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite
giornaliero del particolato pm10, il Comune richiamato nell’istanza ha pubblicato un «Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”».
La finalità del predetto avviso è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale, e prevede quindi che i ”buoni mobilità” sono destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casalavoro e lavorocasa, a partire
indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023.
I ”buoni mobilità” sono fissati nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente.
I singoli lavoratori possono procedere a ”candidarsi” e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:
il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta al presente avviso;
il Comune ha accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.
Il buono mobilità è destinato indistintamente ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune e, la circostanza che tra questi possano rientrare anche i dipendenti dell’Unione istante non ne modifica la natura di interesse generale quale incentivo chilometrico alla mobilità sostenibile.
Più precisamente, detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l’Istante), bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre
categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.