Messaggio INPS n. 4042 del 9 novembre 2022
Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Chiarimenti.
L’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50 per cento, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
L’Istituto ha fornito indicazioni sulla misura con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022. In particolare, nella citata circolare è stato precisato, con un’interpretazione estensiva, che l’esonero in oggetto spetti anche qualora il rientro effettivo sul posto di lavoro della lavoratrice avvenga dopo la fruizione del periodo di astensione facoltativa e dopo il periodo di interdizione post partum, purché tali periodi siano fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 102/2022).
Tanto premesso, anche sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell’esonero in oggetto.
Fonte: INPS