Messaggio INPS n. 3179 del 29 agosto 2022: Recupero trattamenti di integrazione salariale Covid-19. Chiarimenti
Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale Covid-19. Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
L’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – inserito dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – prevede che, nel caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. In particolare, il quinto periodo del citato comma 4 dispone che “l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati”.
L’istituto giuridico in commento è stato previsto esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” introdotti dalla normativa emergenziale emanata per fare fronte alla pandemia.
Con la circolare n. 78 del 27 giugno 2020 sono state fornite le istruzioni operative inerenti al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario (ASO), per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto e, al paragrafo 6 della stessa, sono state illustrate le prime indicazioni in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Con il successivo messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e ASO dei Fondi di solidarietà con causale “COVID-19”, per le quali sia stato richiesto l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento.
Si rammenta inoltre che, in fase di prima applicazione, per assicurare la tempestiva erogazione dell’anticipo in argomento, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all’Istituto di erogare l’anticipo del 40% anche nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non fosse ancora stata emessa.
Questa fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021, di conseguenza, a partire da maggio 2021, l’anticipo è stato erogato solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.
Con il presente messaggio si riepilogano le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e si illustrano le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.
Fonte: INPS