Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Dichiarazione del lavoratore
Con la circolare n.73 del 24 giugno 2022, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, l’Istituto ha fornito le istruzioni per accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
In particolare, l’articolo 31, comma 1, del citato decreto-legge prevede che l’indennità sia riconosciuta “previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.
ll lavoratore, quindi, al fine di ricevere l’indennità dal proprio datore di lavoro, deve presentare allo stesso una dichiarazione con la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18, ossiadi non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza. Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).
Tanto rappresentato, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, al presente messaggio si allega un fac-simile di dichiarazione (Allegato n. 1), che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
Fonte: INPS