Pubblichiamo la sentenza n. 4456, datata 4 aprile 2019, del TAR del Lazio, nella quale si statuiscono due importanti principi:
- ASSIV è legittimata ad agire avanti il Giudice Amministrativo a tutela degli interessi dell’intera categoria dei soggetti operanti nel settore della vigilanza privata, custodia e trasporto valori.
- La Stazione Appaltante non può utilizzare il meccanismo cd. “a forcella”, basandolo sul mero sorteggio, per limitare il numero dei concorrenti invitati a partecipare ad una gara a procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs 50/2016.
ASSIV, assistita dall’avvocato Barbara Bari del Foro di Bergamo, ha impugnato, in data 3 Settembre 2018, la gara indetta da Consip relativa all’“affidamento di servizi di Vigilanza armata presso il Ministero della Giustizia”.
Nella fattispecie, ASSIV aveva sottoposto ad impugnativa la gara indetta da CONSIP per l’affidamento di servizi di vigilanza armata per il Ministero di Giustizia, contestando la tipologia di selezione dei concorrenti da ammettersi alla procedura ristretta, tramite la cd. “forcella”, dipendente dal sorteggio sulla ruota di Bari.
A seguito del gravame, CONSIP aveva proceduto alla revoca della gara, facendo così venir meno l’interesse alla decisione del ricorso; il Giudice amministrativo capitolino, chiamato comunque a pronunciarsi in punto di spese di lite, in forza del principio della soccombenza virtuale, non solo ha confermato il pieno interesse a ricorrere di ASSIV, ma ha censurato la scelta della Stazione Appaltante, in quanto la limitazione dei partecipanti basata sulla mera sorte, senza particolare motivazione a corredo, urta con il principio pubblicistico della più ampia partecipazione possibile alle gare pubbliche.
Riteniamo che la sentenza stabilisca un principio importante, a favore del riconoscimento della qualificazione del settore, e, di conseguenza, delle aziende che sul mercato intendono competere non tanto e non solo sul prezzo, ma sulla qualità ed affidabilità delle proprie organizzazioni, e, di conseguenza, dei propri servizi.
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