Bonus benzina 2022, esenzione IRPEF per i buoni ai dipendenti fino a 200 euro
Bonus benzina 2022, esenti IRPEF i buoni carburante erogati dalle aziende ai dipendenti fino a 200 euro. La novità è contenuta nel testo del decreto Energia pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo, e si affianca alle misure previste in via ordinaria in materia di welfare aziendale.
Bonus benzina erogato ai dipendenti con esenzione IRPEF fino ad un massimo di 200 euro.
Si applicherà per tutto il 2022 la novità prevista dal decreto Energia, che all’articolo 2 disciplina le regole relative al bonus carburante per i lavoratori dipendenti.
Le somme riconosciute dalle aziende private a titolo di buoni benzina o titoli analoghi non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente.
Una misura che rafforza la disciplina del welfare aziendale, e che si affianca all’esenzione IRPEF riconosciuta in via ordinaria dal TUIR per beni ceduti e servizi prestati fino a 258,23 euro.
Bonus benzina 2022, esenzione IRPEF per i buoni ai dipendenti fino a 200 euro
Il testo del decreto legge n. 21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, aiuta a fare chiarezza sulle novità previste in materia di contenimento dei prezzi dell’energia.
Tra le misure previste c’è anche quello che lo stesso decreto definisce “bonus carburante ai dipendenti”.
Non si tratta però di un’agevolazione statale riconosciuta ai tutti i lavoratori, bensì di una parte delle misure di welfare che le aziende potranno riconoscere ai dipendenti, i quali beneficeranno delle agevolazioni in materia di IRPEF previste dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, il Testo Unico sulle imposte sui redditi.
In particolare, l’articolo 2 del decreto Energia 2022 dispone quanto segue:
“Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Il bonus benzina riconosciuto dalle aziende ai lavoratori dipendenti avrà quindi un limite autonomo ai fini della non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Il valore massimo di 200 euro si affianca alla somma prevista in via ordinaria, pari a 258,23 euro, per i beni e servizi esenti ai fini delle imposte sui redditi.
Bonus benzina ai dipendenti, esenzione fino ad un massimo di 458 euro fino al 31 dicembre 2022
Per i buoni benzina riconosciuti dalle aziende ai propri dipendenti il valore massimo entro il quale scatterà l’esenzione dalla formazione del reddito imponibile, e quindi la non applicazione dell’IRPEF, diventa quindi autonomo per tutto il 2022 rispetto alla generalità delle misure di welfare.
Il decreto n. 21 del 21 marzo 2022 richiama infatti a quanto previsto dal comma 3, articolo 51 del TUIR, che disciplina l’esenzione fiscale per le misure di welfare aziendale riconosciute ai dipendenti fino al limite di 258,23 euro, soglia superata la quale l’intero valore di beni e servizi concorre alla formazione del reddito del lavoratore.
Già in via ordinaria, nelle misure di welfare che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti ci sono i buoni benzina, che si affiancano ad altre tipologie di fringe benefit quali ad esempio buoni spesa, servizi di educazione o istruzione e servizi assistenziali.
Il bonus specifico previsto dal decreto energia si va quindi ad affiancare alle regole ordinarie.
Nessuna esplicita limitazione è prevista in tal senso, e quindi alle aziende dovrebbe essere consentito sommare il tetto specifico fissato per i buoni carburante 2022, pari a 200 euro, al limite complessivo dettato dal TUIR, arrivando ad un totale di 458 euro di somme relative a buoni carburanti che non concorreranno alla formazione del reddito del dipendente.
Da chiarire inoltre le regole specifiche per l’assegnazione del bonus benzina da parte delle aziende.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, ai fini dell’esenzione fiscale è necessario che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.
Non è invece riconosciuta l’applicazione della normativa di favore per i benefici ad personam, a vantaggio quindi solo di alcuni dipendenti.
Regole che necessitano di essere coordinate con le nuove disposizioni emergenziali, per consentire alla aziende di gestire l’eventuale riconoscimento del beneficio introdotto per il contrasto all’aumento dei prezzi di benzina e gasolio.
Fonte: informazionefiscale.it