E’ stata pubblicata, sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it, la Circolare Protocollo n. 557/PAS/U/003891/10089.D(1)REG.2 del 12 Marzo 2019, dal titolo “Verifica dell’attuazione delle disposizioni del D.M. 4 Giugno 2014, n. 115, in materia di certificazione della qualità dei servizi e degli istituti di vigilanza – Completamento delle procedure di messa in regola”.
La Circolare, a firma del Capo della Polizia Gabrielli, è indirizzata alla Prefetture italiane, e si riallaccia a quella del 6 Luglio 2017, che stabiliva termini perentori per i provvedimenti da prendere nei confronti degli Istituti di Vigilanza Privata ancora privi della certificazione di cui al D.M. 115/2014.
Ancora una volta, a distanza di oltre un anno dal 31 Gennaio 2018, data entro la quale avrebbero dovuto restare operative solo le imprese della Vigilanza Privata che avessero correttamente adempiuto agli obblighi di cui alla norma citata, il Ministero dichiara ancora attivi e privi di certificazione il 20% degli Istituti censiti.
La Circolare ipotizza quattro casi a cui possono ricondursi gli Istituti non certificati, e per ognuno individua il percorso che la competente Autorità dovrà seguire per arrivare alla situazione conforme alla legge. Singolare il caso sub C) “Licenze ex art. 134 Tulps rilasciate o rinnovate dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 115/2014, e non ritirate a causa del decorso del termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990”. Infatti, qualora la licenza sia stata concessa, nonostante la mancanza di certificato, e siano trascorsi 18 mesi dalla concessione senza che il documento sia stato prodotto, e quindi sia decorso il termine per l’esercizio dell’annullamento di ufficio, l’Autorità potrà intervenire con eventuali iniziative revocatorie o sospensive solo in fase di rinnovo triennale della licenza stessa.