La verifica del Green pass in ambito scolastico: emanato un nuovo DPCM
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante ยซDisposizioni attuative dellโarticolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, โMisure urgenti per la graduale ripresa delle attivitร economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dellโepidemia da COVID-19โ
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217 il DPCM recante Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, recante ยซDisposizioni attuative dellโarticolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, 52, โMisure urgenti per la graduale ripresa delle attivitร economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dellโepidemia da COVID-19โ, sulla verifica del “green pass” in ambito scolastico.
Dal 1 settembre per il personale scolastico il possesso del Green Pass รจ necessario per accedere al luogo di lavoro ed essere regolarmente retribuito. Per gli studenti, invece, non sussiste tale obbligatorietร . Discorso a parte per quelli universitari che dovranno esibire la certificazione verde per poter accedere alle lezioni e sostenere gli esami.
Il parere del Garante: come avverrร la verifica del Green pass
In tutto questo quadro si รจ inserito il parere del Garante Privacy sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto le modalitร semplificate di verifica del Green pass del personale scolastico.
Il parere del Garante riguarda le modalitร di controllo del Green pass del personale scolastico โsemplificateโ, ovverosia alternative a quelle ordinarie attraverso lโapp VerificaC19, ed รจ risultato favorevole, visto che lo schema di decreto ha raccolto le indicazioni fornite dal Garante ed รจ stato ritenuto conforme alla normativa (anche giuslavoristica) sulla protezione dei dati.
Per punti salienti, dal parere del Garante si apprende che le istituzioni scolastiche, in qualitร di datori di lavoro, si limiteranno a verificare il mero possesso del Green pass attraverso il Sistema informativo dellโistruzione (Sidi), che diventerร interoperabile con la Piattaforma nazionale-DGC, trattando esclusivamente i dati necessari in relazione alla specifica finalitร di trattamento.
Oltre a chiarire che la verifica del Green pass dovrร avvenire quotidianamente prima dellโaccesso del personale nella sede ove presta servizio, il Garante sottolinea che i soggetti tenuti ai controlli (Uffici scolastici regionali e istituti scolastici statali) opereranno in qualitร di titolari del trattamento (pagina 4 del parere del Garante). Il Ministero dellโIstruzione agirร invece quale responsabile del trattamento per conto del Ministero della Salute.
Il parere evidenzia inoltre che i soggetti tenuti ai controlli del Green pass dovranno poter accedere in modo selettivo solo ai dati relativi al personale scolastico in servizio presso lโistituzione scolastica di competenza, disponibili nella banca dati SIDI, e le operazioni di verifica del possesso del Green pass saranno registrate in log conservati per 12 mesi, ad eccezione dellโesito della verifica sul possesso o meno del Green pass.
Il processo di verifica del Green pass illustrato dovrebbe quindi permettere una maggiore efficienza ed efficacia rispetto alla modalitร ordinaria, fermi restando gli obblighi del titolare del trattamento di adottare misure tecniche ed organizzative idonee per la protezione dei dati contenuti nel Green pass del personale scolastico e di fornire agli interessati unโinformativa specifica su questo tipo di trattamento, anche mediante una comunicazione generale al personale.
Fonte: filodiritto.com








