Lo stato dell’arte sui certificati Covid (green pass) nel resto d’Europa, gli attuali obblighi italiani e i futuri. E i paletti della Costituzione. Tutto quello che c’è da sapere sul green pass obbligatorio
di Riccardo Berti (avvocato Centro Studi Processo Telematico) e Franco Zumerle (Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona)
Ormai anche in Italia il green pass diventa obbligatorio a tutti gli effetti, dal 6 agosto, con un decreto approvato lo scorso 22 luglio e pubblicato in gazzetta ufficiale il 23 luglio (DL 23 luglio 2021 , n. 105: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche ).
Sarà così fino al 31 dicembre, salvo proroghe dello stato di emergenza.
Ed è solo il primo passo delle evoluzioni delle cosiddette certificazioni Covid (il nome ufficiale del green pass) in Italia e in Europa e delle varie possibili limitazioni all’accesso a esercizi, trasporti ed eventi per chi non fosse in possesso di tali certificati.
Il nuovo decreto impone il green pass con almeno una dose per varie attività, tra cui:
- palestre, piscine,
- teatri, musei, cinema, mostre, spettacoli, stadi
- convegni, fiere
- parchi tematici, parchi divertimento
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo
concorsi pubblici
ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone).
Da settembre con un nuovo decreto (DL 111/2021 del 6 agosto 2021: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) scatta un obbligo anche a:
Scuola (no studenti) e università
bus, aerei, treni, traghetti, navi (a patto che attraversino due regioni).
Il Green pass obbligatorio in Italia
Il green pass sarebbe già obbligatorio da luglio in qualche misura, ma solo per pochissime situazioni, perlopiù legate a viaggi all’estero. Il decreto 105/2021 impone nuovi e pesanti obblighi per l’Italia.
Già da molti mesi, in particolare, alcune attività sono variamente limitate da disposizioni nazionali che prescrivono la sottoposizione a tamponi positivi o a periodi di quarantena obbligata.
Ma con l’introduzione del Green Pass da luglio, che dovrebbe semplificare le attività di certificazione della negatività COVID e di controllo della stessa (peraltro a livello prima europeo e quindi internazionale), si è iniziato a pensare di estendere il numero delle attività che, in virtù del rischio che comportano, potrebbero essere subordinate al possesso di una valida certificazione COVID, ovvero il cosiddetto “Green Pass”.
Il primo passo in questo senso è stato il D.L. 22 aprile 2021, n. 52: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, poi “aggiornato” dal D.L. 105/2021.
Che cos’è il Green Pass (passaporto vaccinale)
Creato a valle di un percorso normativo abbastanza travagliato (specie per gli interventi del Garante privacy che hanno evidenziato alcune rilevanti problematiche nell’infrastruttura tecnologica posta dal Governo al servizio dei certificati Covid digitali), il Green Pass è un certificato che consentirà a chi lo possiede maggiori libertà di movimento in Italia e in Europa.
È importante ricordare che la normativa sul Green Pass poggia le basi sul Regolamento (UE) 2021/953 che definisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell’UE) e pertanto il certificato avrà validità a livello europeo.
Come si ottiene il Green Pass
Il Green Pass può essere ottenuto sul portale dgc.gov.it, ovvero “scaricato” sull’app Immuni, sull’app IO o stampato in cartaceo.
Molti cittadini sono stati raggiunti da una comunicazione sms o email che li avvertiva della disponibilità del certificato ma, nel caso in cui questa non venga ottenuta, è comunque possibile accedere sul portale tramite SPID o CIE, oppure sull’app IO, per verificare se è possibile ottenere il rilascio del certificato.
Oltre che sul portale, la certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la tessera sanitaria, mentre è in programma l’ottenimento del Green Pass anche attraverso il Fascicolo sanitario elettronico regionale.
Quando si ha diritto al Green Pass
La certi????cazione si può ottenere nei seguenti casi:
avvenuta vaccinazione, al termine del prescritto ciclo (Green Pass valido nove mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione)
avvenuta guarigione da Covid-19 (Green Pass valido sei mesi dall’avvenuta guarigione)
effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (Green Pass valido 48 ore dall’effettuazione del test).
La Legge di conversione del D.L. 52/2021 ha introdotto inoltre la (contestata) novità per cui il Green Pass viene rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione ????no alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certi????cazione all’atto del rilascio.
L’ultima novità è contenuta nel D.L. 105/2021 che ora, con formulazione incerta, pare consentire l’ottenimento di un Green Pass anche nell’ipotesi “ibrida” di guarigione e di somministrazione di una sola dose di vaccino.
Attuali obblighi italiani connessi al green pass (da luglio)
Il novero di attività che potrebbero essere subordinate alla “esibizione di un valido Green Pass” quindi, già oggi, abbastanza esteso (già con la prima conversione dell”art. 9 del D.L. 52/2021). Il green pass ¨obbligatorio in qualche misura già dal primo luglio, anche se fino al 12 agosto si consente l’uso, in sua vece, dei relativi certificati (guarigione, tampone, vaccino).
Tra l’altro, alcune di queste attività avrebbero dovuto trovare disciplina in apposite linee guida (ad oggi non emanate) che di fatto hanno portato gli operatori a dubitare dell’effettività della misura.
A questi dubbi si somma il fatto che finora l’obbligo di essere in possesso di Green Pass è stato giustapposto ad un onere di controllo dell’effettivo possesso del certificato in capo agli esercenti in maniera anomala (con il DPCM 17.06.2021), situazione che di fatto ha fatto percepire come più virtuali che reali questi oneri.
Paradossalmente la situazione non è stata risolta dal D.L. 105/2021, che prescrive (questa volta per legge) l’onere di controllo in capo agli esercenti solamente per i “nuovi” casi d’uso del Green Pass (ristoranti al chiuso, musei, piscine, sagre, etc.) e non invece per i casi d’uso previsti dalla “vecchia” normativa, che rimangono normati dal solo DPCM 17.06.2021..
Il nuovo Decreto Legge, oltre ad introdurre un onere di controllo “selettivo” in capo ai gestori dei servizi e attività accessibili solo ai possessori di Green Pass, interviene appunto ad “aggiungere” ipotesi di utilizzo del Green Pass, lasciando in buona parte ferme le disposizioni di cui al D.L. 52 del 2021 ante modicafica.
L’articolo 9 del D.L. 52/2021, articolo che istituisce il Green Pass, rimane quindi centrale ed indica, al comma 10 bis, tutte le ipotesi in cui la certificazione può essere utilizzata, rimandando ad ulteriori articoli del medesimo decreto (elenco di rimandi che verrà esteso dal D.L. annunciato il 22 luglio).
Dov’è obbligatorio il green pass in Italia già da luglio
Per la precisione, le finalità per le quali può essere utilizzato il Green Pass (secondo la versione del D.L. 52/2021 ante modifica, che comunque includerà queste attività, seppur con lievi modifiche, anche dopo l’approvazione del D.L. annunciato il 22 luglio, solo che andranno ad aggiungersi a quest’elenco le altre attività già viste), sono:
per consentire spostamenti in entrata o uscita dai territori ricadenti in zona arancione o rossa (norma che di fatto non ha trovato ancora applicazione essendo l’Italia intera in zona bianca dall’entrata in vigore del D.L. 52/21 ad oggi);
per consentire la permanenza nelle sale d’attesa di dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
per consentire uscite temporanee alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosu????cienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture elencate nel decreto (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
per consentire accesso a particolari eventi e spettacoli dal vivo secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma che di fatto era subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ovvero di un aggiornamento alle Linee Guida pubblicate in G.U. il 09.06.2021, che individuino i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);
per consentire accesso a particolari fiere, convegni e congressi secondo le prescrizioni di cui alle linee guida (norma di fatto subordinata all’emanazione di apposite Linee Guida, ovvero di un aggiornamento alle Linee Guida pubblicate in G.U. il 09.06.2021, Linee Guida ad oggi non adottate e che avrebbero dovuto individuare i “particolari eventi” a cui riservare l’accesso ai soggetti muniti di Green Pass);
per consentire la partecipazione a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (matrimoni ecc), anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting (norma effettiva sin dal 22.06.2021, data di conversione del D.L. 52/21);
per consentire di derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza di tali spostamenti (quarantena) (norma di fatto subordinata all’emanazione di appositi DPCM o decreti del Ministero della Salute che individuino le misure derogabili).
Non è possibile intervenire sulla disciplina relativa al Green Pass, alle sue condizioni e ai suoi effetti senza una norma di legge, come ha evidenziato anche il Garante Privacy nel rendere il proprio parere sulla normativa in tema di certificazioni Covid parere in cui il Garante aveva anzi chiesto al Governo di esplicitare una vera e propria riserva di legge per quanto riguarda la disciplina dei casi in cui il certificato può essere utilizzato per limitare i diritti dei cittadini.
Green pass obbligatorio da 6 agosto: da quando e dove i nuovi obblighi
Ed infatti il governo è intervenuto con un atto avente forza di legge, il Decreto Legge annunciato il 22 luglio (pubblicato in GU il 23 luglio), per ampliare il novero dei casi dell’uso del Green Pass, che sarà necessario dal 6 agosto per entrare nei seguenti luoghi:
- palestre, sport di squadra, piscine, centri benessere
- musei, mostre
- teatri, cinema, spettacoli dal vivo, concerti
- fiere, convegni, congressi
- competizioni sportive
- parchi tematici, parchi divertimento, centri termali
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo
- concorsi pubblici
- ristoranti e bar al chiuso (ma non al bancone dove resterà possibile stare anche senza green pass) centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, ad esclusione di centri educativi per l’infanzia
Basta però il green pass ottenibile con singola dose.
Sanzioni per chi non ha il Green Pass
Gli esercenti dovranno verificare il pass. Il decreto prevede anche da 400 a mille euro di sanzione per esercenti e utenti (in caso di assenza di pass). Per gli esercenti colpevoli di tre violazioni in tre giorni diversi, sospensione dell’attività da uno a dieci giorni.
Esclusi da obbligo green pass 6 agosto
Con circolare del 4 agosto scorso il Ministero della Salute ha definito le modalità di rilascio di questa certificazione medica che esclude dall’obbligo di Green Pass.
La circolare contiene delle opportune disposizioni tese a limitare i dati personali presenti su questi certifcati cartacei.
In particolare, il Ministero indica ai medici (di base, pediatri o vaccinatori) di redigere delle certificazioni di esenzione dall’obbligo vaccinale che non indichino la patologia o la condizione per la quale l’esenzione concessa (patologia di cui dovrà però ovviamente tenere traccia il medico che rilascia il certificato).
La circolare auto-limita la propria efficacia nel tempo fino al 30 settembre, dopodichè sarà necessario procedere in altro modo (verosimilmente su piattaforma informatica parallela a quella utilizzata per la gestione del Green Pass).
Il Decreto Legge indica poi che servirà un futuro decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Garante Privacy, per definire le modalità di verifica di queste certificazioni di esenzione, consentendone, ci si augura, l’esibizione senza compromettere la privacy degli individui.
Tamponi a prezzo basso
Il Governo lavora anche a tamponi a prezzi calmierati per consentire il green pass a chi è ancora restio a vaccinarsi, dando atto della promozione di un protocollo d’intesa con le farmacie per la loro somministrazione e stanziando 45 milioni di Euro da assegnare alle Regioni per consentire di ridurre il costo dei tamponi rapidi.
Qui i Protocolli di Intesa con le farmacie e le altre strutture sanitarie
Obblighi dal primo settembre: scuola, mezzi di trasporto
Scuola
Il decreto del 5 agosto estende l’obbligo green pass a tutto il personale scolastico (insegnanti inclusi) dal primo settembre; idem professori e studenti universitari. Il personale senza il green pass è sospeso e dopo cinque giorni di assenza perde lo stipendio.
Mezzi di trasporto
- Autobus
- Treni (alta velocità intercity)
- Aerei
- navi e traghetti. Sola eccezione quello dello stretto di Messina.
Quarantena ridotta per chi ha green pass
Grazie al decreto 5 agosto, scende a 7 giorni (più tampone vaccinale) la quarantena (invece di 10 giorni) per chi ha un green pass ed è entrato in contatto con un contagiato.
Come avere il Passaporto Vaccinale, anche su App Immuni, IO
Il governo ha stabilito che il green pass arriva su app IO e Immuni (una volta soddisfatti i requisiti) ed è scaricabile da un sito di Sogei piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate).
Oppure dal fascicolo sanitario elettronico. In merito a IO però il Garante Privacy aveva posto un veto (vedi box sotto per approfondire) che però si è risolto il 17 giugno.
Una volta maturate le condizioni, sarà generato il certificato e il sistema notificherà il cittadino sul cellulare, con una password temporanea (un codice univoco o numero identificativo della certificazione, authcode), da usare per scaricare il certificato o visualizzarlo su app. Nello stesso modo saranno visualizzabili i certificati per i figli minorenni.
E’ possibile anche scaricare il tutto dal Fascicolo sanitario elettronico.
Le specifiche del green pass europeo prevedono del resto che sarà ottenibile via app – di cui la UE ha fornito già le specifiche tecniche da seguire, così come il QR Code , via mail o in forma cartacea.
Il sito per il passaporto vaccinale
Il sito dove è possibile scaricare il green pass, con codice tessera sanitaria e one time password che ci arriva via cellulare è la piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) all’indirizzo www.dgc.gov.it.
Il passaporto vaccinale su Immuni
Bisogna aggiornare l’app o scaricarla e andare all’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.
Qui inserire dati tessera sanitaria e codice identificativo del certificato ricevuto via sms o mail.
Green pass su IO
Su IO è tutto facile: arriverà una notifica quando il pass è pronto e ci basterà fare accesso all’app per vederlo e scaricarlo nella galleria fotografica.
Come avere il certificato verde senza internet o cellulare: farmacie e medico di base
Prevista anche la possibilità di ottenerlo tramite farmacia e medico di base, per chi ha dimestichezza con i canali digitali. Farmacista e medico stamperanno il green pass per noi, facendo accesso al sistema Tessera Sanitaria.
Quando arriva il green pass dopo vaccino, guarigione, tampone
I tempi sono variabili per l’arrivo del green pass, dopo averne maturate le condizioni di diritto. In media circa 72 ore per i vaccini.
Quanto dura il green pass
Un decreto ha esteso la validità della vaccinazione rispetto ai sei mesi previsti in precedenza.
Adesso il green pass scatta dopo i 15 giorni dalla prima dose. Questa prima validità dura fino alla seconda dose, che quindi la estende ulteriormente di nove mesi.
Ne deriva che la validità varia a seconda dei tempi di richiamo con la seconda dose. Se il richiamo è a quasi tre mesi, con Astrazeneca, alla fine si avrà un anno di validità.
La validità è ridotta (48 ore e 6 mesi) per green pass ottenuto con tampone e contagio.
Possibile revoca del green pass
Le regole contemplano la revoca del green pass in caso di contagio accertato dal virus, che sarà registrato sul database sanitario.
Il green pass serve anche a bambini, minori?
I minori di 2 anni sono esentati. Anche i bambini sopra i sei anni avranno bisogno di green pass, ottenibile però solo con tampone molecolare o con attestato di guarigione.
Dai 2 ai 5 anni c’è bisogno del pass ma si è esentati dal tampone. Non è chiaro come sia ottenibile da chi non è contagiato dal covid-19, il numero verde del green pass italiano suggerisce di verificare con i singoli Paesi dove si intende viaggiare. Per il rientro in Italia sotto i sei anni non c’è bisogno di pass per i bambini sotto i sei anni.
Come ottenere il green pass per i bambini
Per i bambini possiamo ottenere il green pass tramite la loro tessera sanitaria, nelle stesse modalità previste per il nostro green pass: usando un sito ad hoc, rivolgendosi al medico di famiglia o al farmacista.
App VerificaC19
L’app che i verificatori dovranno usare è l’app VerificaC19. La sola app autorizzata dal Garante privacy perché la sola che minimizza il trattamento dei dati dell’utente e ne rispetta la riservatezza.
Fonte: agendadigitale.it