Inps, esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, riguardanti l’ambito di applicazione della misura di esonero, ad integrazione di quanto previsto nella sopra richiamata circolare, viene pubblicato il messaggio 1421
Fonte: INPS