Decreto sostegni: le novità in tema di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

Il provvedimento prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all’emergenza epidemiologica, in particolare, sono previsti:


– CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);

– CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga) e ASO (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2);


– CISOA (cassa integrazione operai agricoli) per 120 giorni nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8);


– esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura anche per il periodo retributivo di gennaio 2021 (art. 19);


– blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021, nonché sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. E’, inoltre, precluso l’avvio delle procedure ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, con sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (art. 8, comma 9). Per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA ai sensi del Decreto Sostegni, è precluso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Precluso anche l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, restando sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (art. 8, comma 10). Le sospensioni e le preclusioni non operano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 8, comma 11);


– per i lavoratori fragili e per i lavoratori con disabilità grave pubblici e privati, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, il periodo di assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 è equiparato al ricovero ospedaliero ed i periodi di assenza non sono computabili ai fini del comporto. Peraltro, dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, si conferma che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in smartworking, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 15);


– fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è consentito il rinnovo o la proroga, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, dei contratti a tempo determinato anche i assenza delle causali (art. 17);


– indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 2.400 euro, a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (art. 10);


– contributi a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di Partita IVA (art. 1);


– ai fini della concessione della NASPI, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 16);


– incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13);


– rifinanziamento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, portato ad una dotazione di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 3);
– incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo straordinario per il sostengo degli Enti del Terzo settore e proroga del termine per l’adeguamento degli statuti al 31 maggio 2021 (art. 14);


– rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex Ilva, con incremento pari a 400 milioni di euro per il 2021 ed a 80 milioni di euro per il 2022 (art. 9);


– rifinanziamento del Fondo di solidarietà del settore aeroportuale con possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche in relazione ai trattamenti di CIGD di cui al Decreto Sostegni (art. 9, comma 3);


– previsione del Reddito di Emergenza (REM)per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica (art. 12);


– aumento di 1.000 milioni di euro del Fondo per il Reddito di Cittadinanza (RdC) e sospensione per il 2021 del beneficio in caso di uno o più contratti a termine che comportino un aumento del reddito familiare, fino al limite massimo di 10.000 euro annui, per la durata del contratto e fino a un massimo di 6 mesi (art. 11).

Per maggiori dettagli, leggi il testo completo del Decreto Sostegni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali